Il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN italiano prevede che l’indennità di esclusività di rapporto venga riconosciuta in base a 3 fasce di durata dell’esperienza professionale: da 1 a 5 anni, da più di 5 fino a 15, e oltre i 15 anni. A queste fasce corrispondono specifiche cifre corrisposte annualmente.
A seguito di una disposizione del 2009 della Commissione Europea, lo Stato Italiano ha subito una procedura di infrazione per non conformità alle norme sulla libera circolazione dei lavoratori. Nel 2011, il Ministero della Salute è stato ingiunto ad applicare le misure economiche e giuridiche a favore dei dirigenti che posseggono i requisiti di esperienza maturata nel SSN italiano o di altro Paese Membro.
Il presente ricorso riguarda tutti coloro i quali hanno svolto attività professionale documentabile, con qualsiasi modalità contrattuale e per periodi anche non continuativi, all’interno dell’Unione Europea, affinché tali periodi vengano riconosciuti globalmente ai fini dell'indennità.
