Autore: Dott. Cataldo Marsico
Dagli anni 80’ a partire dagli Stati Uniti, si è manifestato un progressivo aumento del contenzioso giudiziario nei nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie. Le cause sono molteplici: socio-culturali, politiche e giurisprudenziali.
Il tramonto del rapporto paternalistico medico-paziente e le crescenti "attese miracolistiche" verso la medicina moderna hanno generato un clima di frustrazione che spesso sfocia in azioni legali, alimentate talvolta da un'avvocatura aggressiva.
Art. 3 Legge Balduzzi:
"L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve..."
La Legge Balduzzi ha rappresentato il primo tentativo esplicito del legislatore di arginare il fenomeno della medicina difensiva, introducendo la distinzione tra colpa lieve e colpa grave. Tuttavia, l'applicazione pratica ha incontrato difficoltà nella definizione univoca di "linee guida" e nella loro valenza vincolante in sede penale.
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita.
La sicurezza è parte costitutiva del diritto alla salute, basata sulla gestione del rischio sanitario.
Gli esercenti devono attenersi alle raccomandazioni pubblicate dall'ISS (SNLG).
Introduce l'art. 590-sexies c.p.: esclusa punibilità per imperizia se rispettate le linee guida.
La riforma introduce un doppio regime:
Sentenza n. 8770/2018 (Sezioni Unite):
Il punto di sintesi stabilisce che il medico risponde per colpa (anche lieve) in caso di negligenza o imprudenza, mentre per l'imperizia è punibile solo se grave o se le linee guida non erano adeguate al caso specifico.
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE MEDICA DOPO LA LEGGE GELLI-BIANCO Autore: Dott. Cataldo Marsico INDICE • La medicina difensiva pag. 1 • La legge 8 novembre 2012 n.189...
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